IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 47
 
   L'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 47 "Norme per la
formazione  degli  operatori  sanitari  infermieristici e tecnici" e'
cosi' sostituito:
 
                                "Art. 6.
           Altri enti abilitati alla gestione delle scuole
 
   1.  La  regione,  per  il   proseguimento   degli   obiettivi   di
programmazione  previsti dalla presente legge, si avvale delle scuole
di formazione degli  operatori  sanitari  infermieristici  e  tecnici
istituite  con  formali provvedimenti statali o regionali, presso gli
enti od istituzioni convenzionati ai sensi degli articoli 26, 40, 41,
42, 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
   2. Le predette scuole di formazione concorrono  al  raggiungimento
delle  finalita'  previste  dal  precedente  art.  1;  alle stesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2,  3,  4  e  9  della
presente legge.
   3.  Nel  quadro  dei  provvedimenti  volti  al potenziamento delle
attivita' formative del personale infermieristico, sulla  base  delle
determinazioni  assunte  con  l'annuale  deliberazione  della  giunta
regionale  di  cui  al  precedente  art.  4,  ai  predetti  enti   od
istituzioni   convenzionati,   gestori   di   scuole  per  infermieri
professionali, vengono riconosciuti gli oneri previsti dal precedente
art. 3, primo comma, lettera g".