IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 47 L'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 47 "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici" e' cosi' sostituito: "Art. 6. Altri enti abilitati alla gestione delle scuole 1. La regione, per il proseguimento degli obiettivi di programmazione previsti dalla presente legge, si avvale delle scuole di formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici istituite con formali provvedimenti statali o regionali, presso gli enti od istituzioni convenzionati ai sensi degli articoli 26, 40, 41, 42, 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Le predette scuole di formazione concorrono al raggiungimento delle finalita' previste dal precedente art. 1; alle stesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge. 3. Nel quadro dei provvedimenti volti al potenziamento delle attivita' formative del personale infermieristico, sulla base delle determinazioni assunte con l'annuale deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 4, ai predetti enti od istituzioni convenzionati, gestori di scuole per infermieri professionali, vengono riconosciuti gli oneri previsti dal precedente art. 3, primo comma, lettera g".